In sintesi. Se hai firmato un contratto a casa tua, o in un luogo che non ĆØ il negozio del venditore, la legge ti dĆ in genere 14 giorni per ripensarci senza dover spiegare il perchĆ©; diventano 30 se il venditore si ĆØ presentato da te senza che l’avessi chiamato. Se non ti hanno informato sul recesso, il tempo si allunga di un anno. Per i contratti proposti per telefono il Ā«sì» a voce non basta: serve la tua accettazione per iscritto. E quando le pressioni diventano insistenza, possono configurare una pratica commerciale aggressiva, che puoi segnalare.

Che cos’ĆØ un contratto Ā«fuori dai locali commercialiĀ»?
Risposta diretta. Ć un contratto concluso in presenza fisica tua e del venditore in un luogo che non ĆØ il suo negozio o ufficio: casa tua, il tuo luogo di lavoro, la strada, una sala d’albergo affittata per una Ā«presentazioneĀ», una gita organizzata per far vedere dei prodotti.
Il Codice del consumo (d.lgs. 206/2005) li mette sullo stesso piano dei contratti a distanza (internet, telefono) e dĆ a entrambi lo stesso strumento di tutela: il diritto di recesso, cioĆØ la possibilitĆ di sciogliere il contratto entro un certo tempo, senza dover motivare e senza penali.
La logica ĆØ semplice: quando qualcuno ti si presenta in casa o ti telefona, tu non hai scelto il momento, non hai potuto confrontare altre offerte e non hai avuto il tempo di leggere con calma. La legge ti restituisce questo tempo.
Gli esempi più comuni sono le offerte di energia e gas, i contratti di telefonia e fibra, i sistemi di allarme, gli elettrodomestici, le enciclopedie e i corsi, i contratti di manutenzione o di «verifica» di impianti.
Entro quanti giorni puoi ripensarci?
Risposta diretta. Di regola 14 giorni, senza spiegare il motivo e senza costi diversi da quelli previsti dalla legge (art. 52, comma 1, Codice del consumo). Il termine sale a 30 giorni quando il contratto nasce da una visita non richiesta del professionista a casa tua, o da un’escursione organizzata per vendere prodotti (art. 52, comma 1-bis).
Il comma 1-bis non si applica se la visita a casa l’hai chiesta tu e non faceva parte di un’iniziativa collettiva: in quel caso restano i 14 giorni.
Da quando contano i giorni. Dipende da che cosa hai comprato:
- per i servizi (un abbonamento, un impianto con posa, un corso), dal giorno in cui il contratto ĆØ concluso;
- per la vendita di beni, dal giorno in cui ricevi fisicamente la merce (o la riceve una persona da te indicata, diversa dal corriere); ci sono regole particolari per ordini con più prodotti o consegne a lotti;
- per acqua, gas, energia elettrica e teleriscaldamento, dalla conclusione del contratto.
Il recesso ĆØ tempestivo se la comunicazione parte entro l’ultimo giorno: non serve che il venditore la riceva in quel momento.
E se il venditore non ti ha detto che puoi recedere?
Risposta diretta. Il termine si allunga: se il professionista non ti ha dato le informazioni sul diritto di recesso, il periodo si prolunga di dodici mesi rispetto alla scadenza ordinaria (art. 53 Codice del consumo).
Se le informazioni te le fornisce in ritardo, ma entro quei dodici mesi, il termine scade dopo 14 giorni da quando le hai ricevute (30 nel caso delle visite non richieste a casa).
Per questo ĆØ importante, quando firmi, farti lasciare una copia del contratto e di ciò che ti ĆØ stato spiegato. Nei contratti conclusi fuori dai locali il venditore deve infatti darti le informazioni obbligatorie su carta, o su un altro supporto durevole se sei d’accordo, scritte in modo leggibile e comprensibile, e una copia del contratto firmato o una conferma (art. 50 Codice del consumo).
Come si esercita il recesso, passo per passo
Risposta diretta. Basta una dichiarazione esplicita inviata prima che scada il termine: puoi usare il modulo tipo che il venditore deve allegare oppure scrivere tu una comunicazione (art. 54).
Il punto delicato ĆØ la prova: la legge pone a carico del consumatore l’onere di dimostrare di aver esercitato il recesso (art. 54, comma 4). Quindi:
- scrivi la comunicazione (trovi un modello più sotto);
- inviala con raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, e conserva la ricevuta;
- se il venditore offre un modulo sul proprio sito, usalo, ma salva la schermata e pretendi la conferma di ricezione, che deve darti senza indugio su supporto durevole;
- tieni una copia di tutto quello che invii.
Una telefonata al call center o una frase al venditore sulla porta di casa non sono una prova sufficiente. Possono servire come avviso, ma la comunicazione va fatta anche per iscritto.
Cosa succede dopo. Il professionista deve restituirti tutto ciò che hai pagato, comprese le spese di consegna iniziali, senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni da quando riceve la tua comunicazione, con lo stesso mezzo di pagamento che hai usato, senza costi per te (art. 56). Se hai comprato dei beni, può trattenere il rimborso finché non gli arrivano indietro o finché non dimostri di averli spediti, a meno che si sia offerto di ritirarli lui.
Attenzione a un caso frequente: se hai chiesto espressamente che il servizio o la fornitura (per esempio di energia o gas) partisse subito, durante il periodo di recesso, il venditore doveva farti una richiesta chiara su supporto durevole. In quel caso, se recedi, potresti dover pagare quanto giĆ fruito per il periodo di utilizzo. Se invece il servizio ĆØ giĆ stato eseguito per intero e hai riconosciuto che il diritto di recesso si perde, la situazione cambia: leggi con attenzione cosa hai firmato.
Telefonate commerciali: un «sì» a voce basta?
Risposta diretta. No. Se il contratto si conclude per telefono, sei vincolato solo dopo aver firmato o accettato per iscritto l’offerta, anche con firma elettronica. Il consenso non vale se prima non hai confermato di aver ricevuto le condizioni contrattuali (art. 51, comma 6).
Altre regole che riguardano le telefonate:
- all’inizio della chiamata l’operatore deve dichiarare la propria identitĆ , l’eventuale societĆ per cui chiama e lo scopo commerciale della telefonata (art. 51, comma 5);
- dopo la conclusione, il professionista deve inviarti la conferma del contratto su supporto durevole, entro un termine ragionevole e comunque prima dell’inizio del servizio o della consegna (art. 51, comma 7);
- per i contratti di energia elettrica e gas, lo stesso articolo contiene limiti specifici alle chiamate commerciali non richieste e prevede conseguenze sui contratti conclusi in violazione: se ti sei trovato un contratto di questo tipo senza averlo davvero voluto, ne parliamo in uno dei nostri articoli sui contratti di fornitura non richiesti, qui sotto.
Se vuoi ridurre le chiamate in generale, c’ĆØ il Registro delle Opposizioni: ne parliamo nella guida dedicata al telemarketing.
Quando l’insistenza diventa una pratica aggressiva
Risposta diretta. Una pratica commerciale ĆØ aggressiva quando, con molestie, coercizione o indebito condizionamento, limita in modo importante la tua libertĆ di scelta. L’art. 25 del Codice del consumo indica i criteri per valutarlo: i tempi, il luogo, la natura o la persistenza della pratica, le minacce fisiche o verbali, lo sfruttamento di momenti di difficoltĆ , gli ostacoli sproporzionati che frappongono all’esercizio dei tuoi diritti contrattuali.
La norma non elenca le «visite a casa» o le «telefonate» come tali: sono i criteri sopra a dire se il comportamento, nel caso concreto, va oltre il lecito. Qualche esempio di segnali da non sottovalutare:
- non vanno via dopo che hai detto di non essere interessato;
- ti dicono che l’offerta vale Ā«solo oggiĀ» o che devi firmare subito;
- si presentano come incaricati di un ente, del tuo fornitore attuale o del condominio, quando non è così;
- ti fanno firmare più fogli senza lasciarti leggere, o ti dicono che «è solo un modulo per la verifica»;
- ti scoraggiano dal recedere o rendono difficile farlo.
Queste situazioni possono essere segnalate all’AutoritĆ Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che si occupa delle pratiche commerciali scorrette, e, per energia e gas, anche ad ARERA. Se i fatti sono più gravi (raggiri, inganno su chi ĆØ l’interlocutore, firme ottenute con falsitĆ ), puoi valutare con un professionista anche la via della denuncia. Ogni caso va valutato sui documenti.
Cosa fare adesso
- Non buttare niente. Conserva contratto, fogli firmati, volantini, il nome del venditore e della societĆ , eventuali messaggi e fatture.
- Guarda la data. Conta 14 giorni (o 30 se la visita non era richiesta) da quando il contratto ĆØ stato concluso o hai ricevuto la merce. Se sei dentro i termini, non aspettare.
- Controlla se ti hanno dato le informazioni sul recesso e una copia del contratto. Se mancano, il termine può essere più lungo.
- Scrivi il recesso (modello qui sotto) e invialo con raccomandata A/R o PEC. Tieni la ricevuta.
- Non pagare quello che contesti senza averne parlato; se hai giĆ pagato, indica nella lettera come vuoi essere rimborsato.
- Se il venditore non risponde o ti oppone un rifiuto, scrivi allo sportello di Omnia (pagina «Chiedi aiuto a Omnia») con tutti i documenti.
Modello di lettera di recesso
Raccomandata A/R oppure PEC
«Nome e ragione sociale del professionista», «indirizzo o indirizzo PEC»
Oggetto: recesso dal contratto del «data del contratto» ai sensi degli artt. 52 e seguenti del Codice del consumo
Io sottoscritto/a «tuo nome e cognome», nato/a a «luogo di nascita» il «data di nascita», residente in «tuo indirizzo», codice fiscale «tuo codice fiscale», comunico di voler recedere dal contratto concluso il «data del contratto» per «descrivi in breve il prodotto o il servizio» (numero di contratto «numero del contratto», se presente).
Chiedo la restituzione di quanto versato, pari a «importo pagato», entro 14 giorni dal ricevimento di questa comunicazione, con lo stesso mezzo di pagamento utilizzato («indica il mezzo di pagamento»). Resto a disposizione per la restituzione dei beni consegnati, che tengo a vostra disposizione presso «indirizzo di ritiro».
Luogo e data: «luogo e data»
Firma: «tua firma»
Domande frequenti
Entro quanti giorni posso recedere da un contratto firmato a casa mia? In generale 14 giorni, senza spiegazioni. Se il venditore ĆØ venuto da te senza essere stato chiamato, o hai firmato durante un’escursione organizzata per vendere prodotti, 30 giorni (art. 52).
Da quando decorrono i giorni? Per i servizi dalla conclusione del contratto, per la vendita di beni da quando ricevi la merce, per energia e gas dalla conclusione del contratto.
Come comunico il recesso? Con il modulo tipo o con una dichiarazione esplicita, inviata prima della scadenza. Meglio raccomandata A/R o PEC, perchĆ© la prova dell’esercizio spetta a te (art. 54).
Se non mi hanno informato sul diritto di recesso? Il periodo si allunga di dodici mesi rispetto alla scadenza ordinaria (art. 53). Se le informazioni arrivano dopo, il termine scade 14 giorni (30 nelle visite non richieste a casa) dopo che le hai ricevute.
Per telefono un contratto ĆØ valido solo perchĆ© ho detto sƬ? No. Sei vincolato solo dopo aver firmato o accettato per iscritto l’offerta, anche con firma elettronica (art. 51, comma 6).
Posso sempre recedere? No: la legge prevede delle eccezioni per alcune categorie di contratti. Se hai dubbi, scrivi comunque allo sportello e porta il contratto.
Letture consigliate
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Se hai un contratto che non ti convince, o un venditore che non se ne va, puoi rivolgerti allo sportello di Omnia: la pagina ĆØ Chiedi aiuto a Omnia. Se serve, ti indicheremo anche l’ente competente (AGCM, ARERA) o ti suggeriremo di sentire un professionista di fiducia.
Informazioni aggiornate a novembre 2026.
Questo articolo ĆØ stato redatto dalla redazione di Omnia con l’ausilio di un sistema di intelligenza artificiale. Segnalazioni e correzioni: pagina Ā«Chiedi aiuto a OmniaĀ» del sito.


