Prezzi scontati e «prezzo prima dello sconto»: cosa devono indicare i negozi e come riconoscere gli sconti finti

Pubblicato: 6 Novembre 2026 | Redazione Associazione Omnia, Patti (ME)

In sintesi. Quando un negozio, fisico o online, ti annuncia un ribasso, deve indicare anche il prezzo precedente, e quel prezzo ha una definizione precisa: il più basso applicato a tutti i consumatori nei 30 giorni prima dello sconto. Non puoi quindi contare sul «prezzo di listino» che nessuno ha mai pagato. Nei saldi, poi, lo sconto va espresso in percentuale sul prezzo normale, che deve restare visibile. Se qualcosa non torna puoi raccogliere le prove e segnalarlo all’AGCM.

Prezzi scontati e «prezzo prima dello sconto»: cosa devono indicare i negozi e come riconoscere gli sconti finti
Foto: Pexels

Perché gli sconti possono ingannare?

Risposta diretta. Perché il nostro cervello valuta l’affare guardando soprattutto la differenza fra due numeri: il prezzo «barrato» e quello nuovo. Se il primo è gonfiato, lo sconto è solo apparente.

Pensa a una giacca che costa 100 euro. Il negozio scrive «prima 200, ora 100: -50%». Ti sembra un affare enorme. Ma se quella giacca non è mai stata venduta a 200, o se fino a ieri costava già 100, il risparmio non c’è. Sei stato spinto a comprare subito, convinto di non poter perdere l’occasione.

Per questo la legge europea, recepita anche in Italia, ha fissato un criterio uniforme: non basta scrivere un prezzo qualsiasi come «prima». Questa disciplina è spesso chiamata «regola Omnibus», dal nome della direttiva europea che ha aggiornato le norme sulla tutela dei consumatori. Da noi è stata inserita nel Codice del consumo con l’art. 17-bis, in vigore dal 2 aprile 2023 (introdotto dal d.lgs. 26/2023; le nuove regole si applicano alle campagne promozionali dal novantesimo giorno dopo l’entrata in vigore del decreto).

Che cosa deve indicare chi annuncia una riduzione di prezzo?

Risposta diretta. Chi annuncia una riduzione di prezzo deve indicare anche il prezzo precedente, cioè quello che applicava prima dello sconto. Lo dice l’art. 17-bis del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005).

Il punto importante è come si calcola quel prezzo precedente. La norma lo definisce come il prezzo più basso che il venditore ha applicato ai consumatori in generale nei 30 giorni precedenti la riduzione.

Facciamo un esempio semplice, di fantasia:

  • per tutto il mese scorso una lampada costava 80 euro;
  • per tre giorni, a metà mese, è stata venduta a 60 euro;
  • oggi il negozio annuncia uno sconto e vuole scrivere «prima 80 euro».

In questo caso il prezzo precedente corretto è 60 euro, perché è il più basso applicato negli ultimi 30 giorni. Scrivere 80 come prezzo di partenza farebbe sembrare lo sconto più grande di quello che è.

Due precisazioni utili:

  • la regola dei 30 giorni è pensata per i consumatori «in generale»: non conta un prezzo praticato solo a qualche cliente con una tessera, ma quello offerto a tutti;
  • le informazioni vanno date in modo chiaro, in modo che chi guarda l’annuncio possa davvero fare il confronto.

E se il prodotto è in vendita da poco, o lo sconto aumenta a gradini?

Risposta diretta. Il principio resta lo stesso, ma la norma prevede alcune eccezioni e adattamenti per casi particolari.

Secondo il testo dell’art. 17-bis:

  1. Prodotti sul mercato da meno di 30 giorni. Il venditore deve comunque indicare il periodo a cui si riferisce il prezzo precedente. Non può quindi lasciare un riferimento generico. I prezzi di lancio non sono considerati riduzioni di prezzo ai fini della regola.
  2. Sconti che aumentano durante la stessa campagna. Se in una campagna continua il ribasso viene aumentato più volte («-20%, poi -30%, poi -40%»), il prezzo precedente si calcola sempre prima del primo ribasso. Il commerciante non può prendere come punto di partenza il prezzo già scontato per far sembrare ogni passaggio più convincente.
  3. Alcuni prodotti agricoli e alimentari deperibili. La regola dei 30 giorni non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili richiamati dalla norma, perché il loro prezzo cambia spesso nel giro di pochi giorni.

Se non sai se la tua situazione rientra in una di queste ipotesi, conserva comunque la pubblicità e lo scontrino: sono le tue prove.

Come funzionano i saldi?

Risposta diretta. I saldi (le «vendite di fine stagione») sono una forma di vendita straordinaria disciplinata dall’art. 15 del d.lgs. 114/1998. Le date e le modalità le decidono le Regioni, non il singolo negozio.

Ecco cosa ricavi dal testo vigente dell’art. 15:

  • le vendite di fine stagione riguardano prodotti stagionali o di moda che perdono molto valore se non venduti entro un certo periodo;
  • lo sconto o ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, e il prezzo normale deve comunque essere esposto;
  • le vendite promozionali (quelle che i negozi fanno nel corso dell’anno su alcuni o tutti i prodotti) sono diverse: non seguono il calendario regionale, ma devono svolgersi per periodi di tempo limitati;
  • le vendite di liquidazione (per chiusura, cessione o trasferimento dell’attività, o trasformazione dei locali) si possono fare in qualsiasi momento dell’anno, con comunicazione al Comune.

Anche per determinare il «prezzo normale» mostrato nei saldi vale il criterio dell’art. 17-bis che abbiamo visto sopra. Perciò non si può gonfiare il prezzo di partenza alla vigilia dei saldi per far sembrare lo sconto più alto.

Una nota pratica: le date dei saldi cambiano da Regione a Regione. Prima di uscire di casa, controlla il calendario ufficiale della tua Regione.

Come riconoscere uno sconto che non convince?

Risposta diretta. Nessun segnale da solo prova un inganno, ma alcuni indizi meritano un controllo prima di comprare.

  • Il prezzo «prima» è sempre lo stesso, da mesi. Se lo stesso articolo è «in sconto» ogni volta che lo guardi, forse il prezzo scontato è in realtà quello normale.
  • Manca il prezzo precedente. Se leggi solo «-50%» senza sapere rispetto a cosa, hai il diritto di chiedere chiarimenti.
  • Il prezzo di partenza è un «prezzo consigliato». Può essere un riferimento, ma non sostituisce il prezzo realmente applicato dal venditore negli ultimi 30 giorni.
  • Sconti che crescono ogni giorno. Ricorda la regola dei ribassi progressivi: il confronto va fatto con il prezzo precedente al primo ribasso.
  • Conto alla rovescia e urgenza fabbricata. «Ultime 2 ore!» che si rinnova ogni giorno è un modo per farti decidere in fretta.

Se compri online, fai uno screenshot della pagina con prezzo, sconto, data e ora. Il giorno dopo l’annuncio potrebbe cambiare, e senza prova è molto più difficile far valere le tue ragioni.

Cosa puoi fare se pensi di essere stato ingannato?

Risposta diretta. Puoi scrivere al venditore, segnalare il caso all’AGCM e, quando ricorrono i presupposti, chiedere aiuto all’associazione dei consumatori.

Un annuncio di sconto che inganna può rientrare tra le pratiche commerciali scorrette. Il controllo spetta all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Secondo l’art. 27 del Codice del consumo, l’Autorità agisce d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse: quindi anche tu, o un’associazione come Omnia, puoi segnalare. L’AGCM può vietare la pratica, farla cessare e applicare sanzioni amministrative a carico del professionista.

Per l’art. 17-bis, la violazione delle regole sull’indicazione del prezzo precedente è punita con una sanzione amministrativa prevista dal d.lgs. 114/1998.

Due cose da tenere presenti, con onestà:

  • la segnalazione all’AGCM serve soprattutto a fermare la pratica e a sanzionare il professionista: non è un modo per riavere automaticamente dei soldi;
  • se hai comprato per via dello sconto e il prodotto non ti interessa più, il rimedio dipende dal contratto. Online hai in genere il diritto di recesso di 14 giorni (vedi la guida qui sotto). In negozio, invece, il reso senza motivo non è un obbligo di legge: dipende dalla politica del negozio. Se invece il prodotto è difettoso valgono le regole sulla garanzia.

Ogni caso va valutato sui documenti: per questo conserva sempre pubblicità, scontrino o ordine.

Cosa fare adesso

  1. Prima di comprare, guarda se è indicato il prezzo precedente e da quando. Se non c’è, chiedilo.
  2. Fai uno screenshot o una foto del cartellino con prezzo, sconto e data.
  3. Tieni scontrino, ricevuta o conferma d’ordine.
  4. Controlla il calendario dei saldi della tua Regione, se si tratta di saldi di fine stagione.
  5. Scrivi al venditore se pensi che lo sconto sia ingannevole; usa il modello qui sotto.
  6. Segnala all’AGCM con le prove raccolte, se non ricevi risposta o il comportamento ti sembra scorretto.
  7. Rivolgiti allo sportello di Omnia per capire come muoverti nel tuo caso.

Modello di lettera al venditore

Spett.le «nome del negozio o del sito»,

in data «data dell’acquisto o della visita» ho visto l’offerta relativa a «nome del prodotto», presentata a «prezzo scontato» invece di «prezzo precedente indicato», con uno sconto del «percentuale indicata».

Poiché non mi risulta che il prodotto sia stato venduto al prezzo precedente indicato nei 30 giorni anteriori alla riduzione, vi chiedo di comunicarmi, entro «numero» giorni, quale fosse il prezzo più basso applicato ai consumatori in quel periodo, ai sensi dell’art. 17-bis del Codice del consumo.

Resto in attesa di un riscontro scritto. Allego «screenshot, foto del cartellino, scontrino».

Distinti saluti,
«tuo nome e cognome», «tuo indirizzo o recapito»

Invia la lettera con un mezzo che lasci traccia: PEC, raccomandata o, per gli acquisti online, il canale scritto del servizio clienti, conservando la ricevuta.

Domande frequenti

Quale deve essere il prezzo precedente indicato in uno sconto? Il prezzo più basso che il venditore ha applicato ai consumatori in generale nei 30 giorni prima della riduzione (art. 17-bis del Codice del consumo).

Se un prodotto è in vendita da meno di 30 giorni? Il venditore deve indicare a quale periodo si riferisce il prezzo precedente. I prezzi di lancio sono esclusi dalla regola.

Nei saldi lo sconto va scritto in percentuale? Sì: lo sconto o ribasso va espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere esposto (art. 15 d.lgs. 114/1998). Le date le stabiliscono le Regioni.

Posso restituire un prodotto comprato a un finto sconto? Dipende dal tipo di acquisto. Online hai in genere il diritto di recesso entro 14 giorni; in negozio il reso non è un obbligo di legge, salvo il caso di difetto. Uno sconto ingannevole può inoltre essere segnalato all’AGCM: ogni caso va valutato sui documenti.

A chi segnalo uno sconto che sembra falso? All’AGCM, che può agire anche su segnalazione di chi ha interesse, e allo sportello di Omnia, che ti aiuta a raccogliere i documenti.

Hai un dubbio su uno sconto? Chiedi aiuto a Omnia

Se hai un caso concreto, raccogli i documenti e scrivici dallo sportello «Chiedi aiuto a Omnia»: https://associazioneomnia.it/primo-contatto/. Se serve, ti indicheremo anche l’ente a cui rivolgerti, come l’AGCM, o ti suggeriremo di sentire un professionista di tua fiducia.

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Informazioni aggiornate a novembre 2026.

Questo articolo è stato redatto dalla redazione di Omnia con l’ausilio di un sistema di intelligenza artificiale. Segnalazioni e correzioni: pagina «Chiedi aiuto a Omnia» del sito.

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Redazione Associazione Omnia
Associazione di tutela dei consumatori con sede a Patti (ME), Sicilia. Dal 2010 al fianco dei cittadini della provincia di Messina per la difesa dei diritti dei consumatori. Numero Verde: 800 210 825

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