š In sintesi (TL;DR)
- Chi ĆØ schiacciato dai debiti e non ĆØ “fallibile” (privati, famiglie, piccole imprese) può accedere alle procedure di sovraindebitamento del Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019).
- Esistono tre strade principali: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata.
- Il debitore meritevole e incapiente può ottenere l’esdebitazione: la cancellazione dei debiti residui, anche senza pagare nulla (una volta nella vita).
- Durante la procedura si bloccano pignoramenti e azioni dei creditori.
- Serve l’aiuto di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): spesso presso Camere di Commercio e Ordini professionali.
Mutui e prestiti che non si riescono più a pagare, cartelle che si accumulano, lo stipendio giĆ impegnato da cessioni e pignoramenti: il sovraindebitamento non ĆØ una colpa, ĆØ una condizione che la legge riconosce e per cui prevede vie d’uscita concrete. Dal cosiddetto “salva-suicidi” al Codice della Crisi, oggi anche il privato cittadino può liberarsi legalmente dai debiti. Vediamo come.
āļø Chi può accedere e a quali condizioni
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono rivolte ai soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento):
- consumatori (persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attivitĆ d’impresa o professionale);
- piccoli imprenditori sotto le soglie di fallibilitĆ , artigiani, start-up innovative;
- professionisti, lavoratori autonomi e imprese agricole;
- enti non commerciali e associazioni.
Requisito chiave ĆØ la meritevolezza: il debitore non deve aver causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (ad esempio indebitandosi sapendo di non poter restituire).
š ļø Le tre procedure principali
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore: un piano che propone ai creditori il pagamento (anche parziale e dilazionato) sostenibile in base al reddito. Viene omologato dal giudice e non richiede il voto dei creditori.
- Concordato minore: riservato a imprenditori e professionisti, prevede una proposta ai creditori che votano il piano; punta alla continuitĆ dell’attivitĆ o alla migliore soddisfazione dei creditori.
- Liquidazione controllata: si mette a disposizione il patrimonio per soddisfare i creditori; al termine il debitore può ottenere l’esdebitazione dei debiti residui.
š L’esdebitazione dell’incapiente: ripartire da zero
La novitĆ più importante ĆØ l’esdebitazione del debitore incapiente: chi non ha alcun patrimonio nĆ© reddito aggredibile e non ĆØ in grado di offrire nulla ai creditori può ottenere comunque la cancellazione dei debiti, a condizione di essere meritevole. Ć concessa una sola volta e prevede l’obbligo di destinare ai creditori eventuali utilitĆ rilevanti sopravvenute nei quattro anni successivi. Ć un vero “fresh start” che consente di ricominciare.
š Il blocco di pignoramenti e azioni esecutive
Con il deposito della domanda e i provvedimenti del giudice, le procedure consentono di sospendere o impedire le azioni esecutive e cautelari dei creditori (pignoramenti dello stipendio, della casa, dei conti). Questo dĆ al debitore il respiro necessario per definire il piano senza che il patrimonio venga eroso nel frattempo.
š§ Come si avvia la procedura
- 1. Rivolgiti a un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) o a un professionista nominato (gestore della crisi).
- 2. Raccogli la documentazione: elenco dei debiti, redditi, patrimonio, atti dei creditori, buste paga, dichiarazioni dei redditi.
- 3. Il gestore redige la relazione e predispone il piano o la liquidazione.
- 4. Deposito al Tribunale competente e fase di omologazione.
- 5. Esecuzione del piano ed eventuale esdebitazione finale.
La nostra associazione può orientarti verso l’OCC competente e affiancarti nella raccolta dei documenti.
ā Domande frequenti
Posso perdere la casa con queste procedure?
Dipende dalla procedura e dal piano. Nella ristrutturazione del consumatore si può talvolta conservare l’abitazione continuando a pagare il mutuo; nella liquidazione i beni vengono di norma realizzati. Ogni caso va valutato con il gestore della crisi: l’obiettivo ĆØ la soluzione sostenibile e meno gravosa possibile.
Anche i debiti con il Fisco e l’Agenzia Riscossione rientrano?
Sì. Le procedure possono includere cartelle esattoriali, tributi e contributi, con possibilità di pagamento parziale (falcidia) nei limiti previsti dalla legge. à uno dei principali vantaggi rispetto alla semplice rateizzazione.
Quanto dura e quanto costa?
I tempi variano (da pochi mesi per l’omologa del piano a procedure più lunghe per la liquidazione). I costi dell’OCC sono regolati da tabelle e, per i redditi più bassi, sono previste agevolazioni. Il risparmio rispetto all’accumulo di interessi e spese esecutive ĆØ in genere notevole.
š Risorse utili
- Ministero della Giustizia ā Codice della Crisi e procedure di sovraindebitamento.
- Banca d’Italia ā educazione finanziaria e gestione dei debiti.
- Reti di OCC e sportelli ā orientamento per il debitore.
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Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato.

