Treno in ritardo: il viaggiatore ha diritto al rimborso del biglietto

Pubblicato: 28 Settembre 2013 | Aggiornato: 23 Marzo 2026 | Redazione Associazione Omnia, Patti (ME)

\"\"La Corte di Giustizia dell’Unione Europea sentenzia: viaggiatori rimborsati!

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Quanti viaggiatori si ritrovano a dover sopportare i rallentamenti dei trasporti ferroviari dovuti a forza di causa maggiore?
E’ noto ormai che la maggior parte di noi per assolvere agli impegni della vita quotidiana ricorre ad un mezzo di trasporto efficace, sicuro e veloce qual è il treno. Un mezzo che possiamo considerare efficiente salvo “complicazioni” o meglio ritardi. Spesso capita che siano i viaggiatori, ingiustamente, a farne le spese in quanto non solo arrivano in ritardo al lavoro o a scuola.
Adesso è possibile chiedere ed ottenere il rimborso.
Con la recente sentenza la Corte di Giustizia Europea C-509/11 del 26 settembre 2013 ha dichiarato la responsabilità della società di trasporti nel caso di soppressione di un treno o di ritardo dello stesso. Il consumatore consegue la sua tutela attraverso il rimborso del ticket di viaggio e nell’eventualità nel risarcimento al danno.
E’ possibile ottenere un rimborso parziale anche se il ritardo non dipende dalla società ferroviaria?
Si, secondo la sentenza della Corte di Giustizia, la società non è esente dall’obbligo del rimborso verso il viaggiatore se il ritardo o la soppressione si verifica per cause di forza maggiore. Viceversa, in questi casi, il consumatore non può ottenere il risarcimento del danno.
Qual è la misura dell’indennizzo?
L’indennizzo a cui ha diritto il viaggiatore corrisponde al 25% del prezzo pagato se il ritardo è compreso tra i 60 e i 119 minuti e sale al 50% se il ritardo è di 120 minuti oppure superiore a questa tempistica.

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Redazione Associazione Omnia
Associazione di tutela dei consumatori con sede a Patti (ME), Sicilia. Dal 2010 al fianco dei cittadini della provincia di Messina per la difesa dei diritti dei consumatori. Numero Verde: 800 210 825
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