Incidente stradale: come funziona il risarcimento diretto e quali sono i termini

Pubblicato: 8 Novembre 2026 | Redazione Associazione Omnia, Patti (ME)

In sintesi. Se hai avuto un incidente con un’altra auto italiana identificata e assicurata, nella maggior parte dei casi non devi inseguire l’assicurazione di chi ti ha tamponato: puoi chiedere il risarcimento direttamente alla tua compagnia, che poi si rivale su quella del responsabile. La legge fissa termini precisi perchĆ© ti rispondano, da 30 a 90 giorni a seconda dei casi, e un modo per far valere i tuoi diritti se quei termini non vengono rispettati.

Incidente stradale: come funziona il risarcimento diretto e quali sono i termini
Foto: Pexels

Che cos’ĆØ il risarcimento diretto, e quando si applica?

Risposta diretta. ƈ la procedura che ti permette di chiedere i danni alla tua compagnia assicurativa invece che a quella di chi ha causato l’incidente, quando lo scontro ĆØ avvenuto tra due veicoli a motore identificati, entrambi assicurati per la responsabilitĆ  civile obbligatoria (art. 149 del Codice delle assicurazioni private, d.lgs. 209/2005).

L’idea ĆØ semplice: tratti con la compagnia che conosci, con cui hai giĆ  un rapporto, invece che con quella della controparte. SarĆ  poi la tua assicurazione a farsi rimborsare da quella del responsabile, con un sistema di compensazione tra compagnie che non ti riguarda direttamente.

Per rientrare in questa procedura servono alcune condizioni insieme:

  • lo scontro deve essere avvenuto tra due veicoli a motore, non con un pedone, un ciclista o un oggetto fermo;
  • entrambi i veicoli devono essere identificati (si conoscono targa e conducenti);
  • entrambi devono essere assicurati con una compagnia che opera in Italia;
  • il danno riguarda il tuo veicolo, le cose trasportate di tua proprietĆ  o quelle del conducente, oppure lesioni lievi subite dal conducente non responsabile.

Quando NON si applica, e a chi ti rivolgi in quel caso

Risposta diretta. Il risarcimento diretto non vale se uno dei veicoli coinvolti ĆØ immatricolato all’estero, se nell’incidente sono rimasti coinvolti più di due veicoli in modo che non sia chiaro chi ha urtato chi, o se a essere danneggiato ĆØ un terzo trasportato sulla tua auto (per quest’ultimo caso la legge prevede un’altra procedura, quella dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni private, rivolta sempre e solo contro l’assicurazione del veicolo su cui viaggiava).

In questi casi, e in generale ogni volta che manca una delle condizioni elencate sopra, la richiesta di risarcimento va indirizzata alla compagnia del veicolo responsabile, con la procedura ordinaria dell’art. 148 dello stesso Codice.

Anche se non sei sicuro di quale procedura segua il tuo caso, il primo passo pratico è lo stesso: raccogliere i dati del sinistro e inviare la richiesta scritta a chi di dovere, come spieghiamo più sotto.

Come si avvia la procedura, passo per passo

Risposta diretta. Si parte dal modulo di constatazione amichevole di incidente (il Ā«CIDĀ» o Ā«CAIĀ»), firmato da entrambi i conducenti sul posto, o in mancanza da una tua descrizione scritta dell’accaduto. Il modulo o la richiesta vanno inviati alla tua compagnia, che deve avere i dati per contattarti e per ispezionare i danni.

In concreto:

  1. Scambia i dati con l’altro conducente: nome, targa, compagnia assicurativa, numero di polizza.
  2. Compila il modulo CID/CAI, possibilmente insieme, descrivendo la dinamica e facendo uno schizzo dell’incidente; se non si trova un accordo sulla dinamica, ciascuno può scrivere la propria versione.
  3. Fotografa i danni ai veicoli, la posizione sulla strada, eventuali segni di frenata, targhe e documenti.
  4. Invia la richiesta alla tua compagnia (modulo CID/CAI, oppure una lettera di richiesta se non l’avete firmato insieme), indicando dove e quando ĆØ possibile ispezionare il veicolo, per almeno cinque giorni non festivi.
  5. Se ci sono lesioni, aggiungi il certificato del pronto soccorso o del medico, il tuo codice fiscale e, quando li hai, i documenti su occupazione e reddito se chiedi anche il danno da mancato guadagno.

Quali sono i termini per il risarcimento?

Risposta diretta. La tua compagnia deve farti un’offerta di risarcimento motivata, oppure spiegarti per iscritto perchĆ© non te la fa, entro:

  • 60 giorni dalla richiesta, se ci sono solo danni alle cose (il veicolo, i beni trasportati);
  • 30 giorni, invece di 60, se il modulo di constatazione amichevole ĆØ firmato da entrambi i conducenti;
  • 90 giorni dalla richiesta, se ci sono anche lesioni alla persona.

Questi termini sono fissati dall’art. 148 del Codice delle assicurazioni private, che si applica anche alla procedura di risarcimento diretto. Se la tua richiesta ĆØ incompleta, la compagnia può chiederti i documenti mancanti entro 30 giorni: in quel caso i termini ripartono da quando li ricevi.

Una volta che accetti l’offerta, o se non rispondi entro 30 giorni, o se la rifiuti, la compagnia deve comunque pagarti la somma offerta entro 15 giorni. Se poi la controversia prosegue, quella somma viene scalata dall’importo finale.

Cosa succede se l’assicurazione non risponde o rifiuta

Risposta diretta. Puoi sollecitare per iscritto e, se la compagnia continua a non rispondere o a non fare un’offerta congrua, puoi citare in giudizio la tua stessa assicurazione (quella a cui hai fatto la richiesta di risarcimento diretto), che potrĆ  a sua volta chiamare in causa la compagnia del responsabile.

Qualche punto utile da sapere:

  • se la compagnia ti dĆ  motivi per cui non applica il risarcimento diretto (per esempio perchĆ© ritiene che manchi una delle condizioni) o se, trascorsi i termini, non ha fatto un’offerta nĆ© un diniego motivato, puoi comunque agire in giudizio contro la tua assicurazione;
  • se emergono indici di frode (incongruenze nella dinamica, precedenti sospetti), la compagnia può sospendere l’offerta per fare verifiche, ma deve informarne te e l’IVASS, l’autoritĆ  di vigilanza sulle assicurazioni;
  • un ritardo sistematico o un’offerta palesemente sproporzionata possono anche essere segnalati a IVASS, che vigila sul rispetto di questi obblighi da parte delle compagnie: non decide la tua pratica, ma può intervenire sulla compagnia.

Prima di arrivare al giudice, una lettera di sollecito formale, con raccomandata A/R o PEC, spesso basta a sbloccare una pratica ferma.

Il risarcimento per i danni alla persona (lesioni lievi)

Risposta diretta. Se nell’incidente il conducente non responsabile ha riportato lesioni, il risarcimento diretto copre anche il danno alla persona, ma solo entro il limite delle lesioni di lieve entitĆ , cioĆØ fino al 9% di invaliditĆ  permanente (art. 139 del Codice delle assicurazioni private). Oltre quella soglia si esce dai limiti del risarcimento diretto per il danno alla persona.

Il calcolo non ĆØ lasciato al caso: la legge fissa un valore per ogni punto di invaliditĆ , che cresce in modo più che proporzionale man mano che la percentuale sale, con una riduzione legata all’etĆ  del danneggiato (più aumenta l’etĆ  dagli undici anni in su, minore ĆØ l’importo). Per l’inabilitĆ  temporanea, cioĆØ i giorni in cui non sei stato in grado di svolgere le tue normali occupazioni, ĆØ previsto un importo giornaliero, proporzionale se l’inabilitĆ  ĆØ solo parziale. Il giudice può aumentare l’importo complessivo fino al 20%, se ci sono circostanze particolari e documentate del tuo caso. Le lesioni che non si possono accertare clinicamente o con strumenti diagnostici non danno diritto al risarcimento per invaliditĆ  permanente.

Per questo, dopo un incidente con lesioni, conviene sempre farsi visitare e farsi rilasciare un referto, anche se il dolore sembra passeggero: senza un accertamento medico non c’ĆØ risarcimento per i postumi.

Puoi far riparare l’auto dal tuo meccanico di fiducia?

Risposta diretta. SƬ. Non sei obbligato a usare le carrozzerie convenzionate che spesso la compagnia ti propone. Se scegli un riparatore di tua fiducia, hai comunque diritto al risarcimento pieno del danno accertato, a condizione che il riparatore rilasci una fattura per i lavori eseguiti e una garanzia di almeno due anni sulla riparazione.

Le compagnie convenzionate possono offrire vantaggi pratici (gestione diretta della pratica, auto sostitutiva), ma la scelta resta tua: nessuna norma ti impone di accettarle, e un eventuale sconto sul risarcimento legato al mancato uso della carrozzeria convenzionata non trova base nella legge.

Cosa fare adesso

  1. Raccogli tutto sul momento: foto dei veicoli e della scena, modulo CID/CAI firmato (o la tua versione scritta), dati dell’altro conducente e della sua compagnia, eventuali testimoni.
  2. Se ci sono lesioni, fatti visitare anche per dolori che sembrano lievi, e conserva il referto.
  3. Invia la richiesta alla tua compagnia (risarcimento diretto) con raccomandata A/R o PEC, indicando dove e quando si può ispezionare il veicolo.
  4. Segna la data di invio: da lƬ partono i termini di 30, 60 o 90 giorni per la risposta.
  5. Se arriva un’offerta che ritieni troppo bassa, puoi rifiutarla motivando per iscritto; la compagnia dovrĆ  comunque pagarti quanto offerto entro 15 giorni, a titolo di acconto.
  6. Se i termini passano senza risposta, invia un sollecito formale; se non basta, valuta con un professionista di fiducia l’azione contro la tua assicurazione, e intanto scrivi allo sportello di Omnia con tutti i documenti.

Modello di richiesta di risarcimento diretto

Raccomandata A/R oppure PEC

Spett.le «nome della tua compagnia assicurativa», Ufficio sinistri

Oggetto: richiesta di risarcimento diretto ex art. 149 Codice delle assicurazioni private — polizza n. Ā«numero di polizzaĀ», sinistro del Ā«data del sinistroĀ»

Io sottoscritto/a «tuo nome e cognome», titolare della polizza RC auto n. «numero di polizza» per il veicolo targato «targa del tuo veicolo», comunico di essere rimasto/a coinvolto/a in data «data del sinistro» in un incidente stradale a «luogo del sinistro», insieme al veicolo targato «targa del veicolo controparte», assicurato con «nome della compagnia della controparte».

In allegato trasmetto il modulo di constatazione amichevole firmato da entrambi i conducenti (oppure: la mia descrizione del sinistro, in assenza di sottoscrizione congiunta) e la documentazione fotografica dei danni.

Il veicolo ĆØ disponibile per l’ispezione presso Ā«luogo e orari in cui si può vedere l’autoĀ» a partire dal Ā«dataĀ».

Chiedo quindi il risarcimento dei danni subiti, nei termini di legge, con riserva di ogni ulteriore pretesa.

Luogo e data: «luogo e data»

Firma: «tua firma»

Domande frequenti

Posso scegliere se chiedere i danni alla mia assicurazione o a quella di chi mi ha tamponato? Se lo scontro ĆØ tra due veicoli italiani assicurati e identificati, la procedura prevista dalla legge ĆØ quella del risarcimento diretto: ti rivolgi alla tua compagnia, che poi si rivale su quella del responsabile.

Quanto tempo ha l’assicurazione per risponderti dopo un sinistro? 60 giorni per i soli danni alle cose, che scendono a 30 se il modulo di constatazione amichevole ĆØ firmato da entrambi i conducenti; 90 giorni se ci sono lesioni alla persona.

Cosa succede se l’assicurazione non ti risponde entro i termini? Puoi sollecitarla per iscritto e, se il silenzio o il rifiuto proseguono, rivolgerti al giudice contro la tua stessa compagnia; puoi anche segnalare il ritardo a IVASS.

Posso far riparare l’auto dal mio meccanico di fiducia? SƬ, a condizione che rilasci una fattura e una garanzia di almeno due anni sui lavori; in questo caso hai diritto al risarcimento pieno del danno.

Il risarcimento diretto vale anche se sono stato ferito nell’incidente? SƬ, ma solo per il conducente non responsabile e solo entro il limite delle lesioni lievi, fino al 9% di invaliditĆ  permanente. Oltre quella soglia, o per gli altri casi, si segue la procedura ordinaria.

Devo per forza firmare il modulo CID insieme all’altro conducente? No: se non trovate un accordo sulla dinamica, ciascuno può inviare la propria versione dei fatti alla propria compagnia, ma i termini di risposta in quel caso sono più lunghi (60 giorni invece di 30).

Letture consigliate

Se dopo un incidente la tua assicurazione non rispetta i termini o ti propone un’offerta che ritieni ingiusta, puoi rivolgerti allo sportello di Omnia: la pagina ĆØ Chiedi aiuto a Omnia. Se serve, ti indicheremo anche l’ente competente o ti suggeriremo di sentire un professionista di fiducia: ogni caso va valutato sui documenti.

Informazioni aggiornate a novembre 2026.

Questo articolo ĆØ stato redatto dalla redazione di Omnia con l’ausilio di un sistema di intelligenza artificiale. Segnalazioni e correzioni: pagina Ā«Chiedi aiuto a OmniaĀ» del sito.

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Redazione Associazione Omnia
Associazione di tutela dei consumatori con sede a Patti (ME), Sicilia. Dal 2010 al fianco dei cittadini della provincia di Messina per la difesa dei diritti dei consumatori. Numero Verde: 800 210 825

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