La diagnosi medica basata esclusivamente sulla descrizione dei sintomi lamentati dal paziente: risarcimento del danno

Pubblicato: 27 Settembre 2013 | Aggiornato: 23 Marzo 2026 | Redazione Associazione Omnia, Patti (ME)

\"\"Il medico ha l’obbligo di effettuare le opportune indagini mediche e non accontentarsi del racconto dei sintomi fornito dal paziente.

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La Corte di cassazione, con la sent. del 12 settembre 2013, n. 20904 interviene ancora una volta in materia di responsabilità del sanitario. In particolare nella delicata materia della diagnosi medica, delineando il parametro di diligenza richiesta dal medico.

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Secondo la Suprema Corte, il medico non può limitarsi ad utilizzare la descrizione dei sintomi lamentati dal paziente o eventualmente dai suoi cari.
Il medico ha l’obbligo di utilizzare tutti gli strumenti diagnostici che la scienza medica offre in quel preciso momento storico. Certamente il medico dovrà tenere conto del racconto del pazione e della descrizione dei sintomi; tuttavia, questi elementi dovranno essere valutati dal medico nell’ambito della complessiva attività diagnostica.
Anche nel caso in cui la descrizione dei sintomi offerta dal paziente sia incompleta, il medico non va esente da responsabilità.

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