Acquisti di alloggi di edilizia popolare

Pubblicato: 27 Ottobre 2013 | Aggiornato: 23 Marzo 2026 | Redazione Associazione Omnia, Patti (ME)

\"\"Chi si pensa di acquistare un’alloggio di edilizia popolare dovrebbe sapere che potrebbe non acquistare la piena proprietà.

\r\n


\r\n

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. 28 gennaio1997, n. 10, nella realizzazione degli edifici l’I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case Popolari – (Istituto) stipulava convenzioni con i Comuni. La legge attribuisce ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni il potere di espropriare aree per poi concedere all’Istituto il diritto di superficie o di proprietà.

\r\n

Quindi se la convenzione stipulata tra il Comune e l’Istituto prevedeva la concessione del diritto di superficie, non sarà possibile acquistare la piena proprietà dell’alloggio.

\r\n

L’acquirente, in questo caso acquisterà solo il diritto di superficie. Il diritto di superficie costituito a tempo determinato si estingue allo scadere del termine, con la conseguenza che l’acquirente perde il proprio diritto e il Comune diventa proprietario anche dell’alloggio.

\r\n

Per evitare questo effetto, i Comuni possono stipulare apposite convenzioni con le quali cedono all’Istituto anche la proprietà del suolo. Solo successivamente a tale convenzione per l’acquirente diventa conveniente procedere all’acquisto dell’alloggio.

\r\n


\r\n

\"\"

O
Redazione Associazione Omnia
Associazione di tutela dei consumatori con sede a Patti (ME), Sicilia. Dal 2010 al fianco dei cittadini della provincia di Messina per la difesa dei diritti dei consumatori. Numero Verde: 800 210 825
Diventa socio di Associazione Omnia!  Iscriviti gratuitamente e difendi i tuoi diritti.
Iscriviti ora →