La cronologia dei movimenti bancari come prova durante una causa

Pubblicato: 4 Maggio 2014 | Aggiornato: 23 Marzo 2026 | Redazione Associazione Omnia, Patti (ME)

\"\"Basta la firma dell’addetto allo sportello per dimostrare le annotazioni sul libretto.

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La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 9277/2014 ha disposto che “se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto. Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. ˆ nullo ogni patto contrario\”.

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La sentenza si sofferma a spiegare l’importanza dell’efficacia probatoria della veridicità delle annotazioni apposte su un libretto di deposito bancario. Occorre, però, che le annotazioni siano firmate da persona abilitata, funzionario o operatore.
La piena prova è considerata tale in merito alle annotazioni ma certamente si fa altresì riferimento alla provenienza del libretto dalla banca di cui il soggetto sottoscrivente risulta dipendente.

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