Difendersi dall’anatocismo

Pubblicato: 10 Gennaio 2016 | Aggiornato: 23 Marzo 2026 | Redazione Associazione Omnia, Patti (ME)

\"fatturaL’anatocismo bancario è quel fenomeno che si verifica quando la banca addebita interessi sugli interessi.

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Nell’ordinamento italiano l’anatocismo è espressamente disciplinato dall’art.1283 cod. civ. secondo il qual “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Nel 1999 la Corte di cassazione, invertendo il proprio orientamento giurisprudenziale, ha più volte affermato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, sostanzialmente argomentando nel senso della inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare all’art. 1283 cod. civ.
Le banche, negli anni, hanno applicato illegittimamente questo istituto poiché capitalizzavano trimestralmente interessi contrattuali e su questi venivano calcolarti ulteriori interessi.
I giudici della Corte di legittimità avevano stabilito che le clausole che stabilivano questa capitalizzazione non rispondevano ad un uso normativo ma ad un uso piuttosto negoziale e quindi in contrasto con i principi sanciti dal nostro ordinamento.
Il calcolo degli interessi in regime di capitalizzazione composta anziché in regime di capitalizzazione semplice determina una crescita esponenziale del debito. Così facendo, di conseguenza, per periodi inferiori all’anno, l’importo calcolato con la capitalizzazione composta sarà inferiore a quello che si determina nella capitalizzazione semplice.
Giuridicamente, in un’obbligazione pecuniaria l’applicazione dell’anatocismo comporterebbe, per il debitore, l’obbligo di pagamento, non solo del capitale e degli interessi pattuiti, ma anche degli ulteriori interessi calcolati sugli interessi già scaduti.
Nonostante i tentativi da parte del legislatore di limitare temporalmente la possibilità di poter far valere, da parte dei correntisti, il loro diritto di ottenere la restituzione di queste somme versate illegittimamente alle banche, la Corte Costituzionale con sentenza 78/2012 ha sancito che il termine per richiedere la restituzione di quanto versato indebitamente decorre dalla data di risoluzione del rapporto con la banca.
Il correntista che sul proprio estratto conto si veda addebitati importi maggiorati sul calcolo degli interessi potrà fare ricorso al giudice. Sul punto due recentissime sentenze dl Tribunale di Milano.
Le sentenze del 25.03.2015 e del 3.04.2015 hanno impedito a tre grosse banche di applicare “gli interessi sugli interessi” ai propri clienti.

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Redazione Associazione Omnia
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