La responsabilità medica a seguito della legge Balduzzi.
Con il decreto legge n. 158/2012 (convertito dal la legge 189/2012) il legislatore ha stabilito che se l'esercente la professione sanitaria, nello svolgimento della propria attività, si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.
Resta comunque fermo l’obbligo di risarcire il danno.
l Tribunale di Arezzo, con sentenza del 14/02/2013 ha chiarito che l’esclusione della responsabilità penale non fa venir meno l’obbligo di risarcire il danni. Tuttavia, se l'esercente della professione sanitaria ha rispettato le linee guida, il Giudice nello stabilire la misura del danno risarcibile dovrà tenere conto del rispetto delle linee guida e buone pratiche.
La nuova legge, limitatamente al piano civilistico del risarcimento del danno, si applicherà per tutte le ipotesi di responsabilità medica che si sono verificate successivamente alla sua entrata in vigore.