L’associazione consumatori Omnia avvia un’azione rivolta a tutti i consumatori per il recupero dell’iva pagata su altri tributi.
L'imposta sul valore aggiunto, l’IVA, è un'imposta applicata sul valore aggiunto di ogni fase della produzione e di scambio di beni e servizi.
È ben noto che i consumatori di luce, smaltimento rifiuti e gas si sono visti recapitare bollette dagli importi gonfiati proprio per effetto dell’applicazione dell’Iva su altri tributi.
L’Iva viene spesso calcolata prendendo come base anche addizionali e accise il ché rende l’imposta eccessiva!
Questo comportamento e aggravio di spesa non è legittimo.
Con un provvedimento emesso il 9 maggio 2016 dal Giudice di pace di Venezia ha stabilito che pretendere l’Iva su un’imposta non è legittimo perché non esiste una legge che lo preveda. Gli utenti perciò avranno diritto a chiedere di essere rimborsati per quanto versato indebitamente.
Già nel 1997 con la sentenza n. 3671, la Corte di Cassazione aveva chiarito che un tributo non può gravare su un altro tributo simile, a meno che non sia la legge a prevederlo.
In tema di applicazione di Iva occorre porre sotto i riflettori la materia relativa alla Tariffa di Igiene Ambientale meglio conosciuta come la TIA, soggetta in passato, all’imposta sul valore aggiunto.
Infatti, con la sentenza numero 5078/2016, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno sancito l'illegittimità dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sulla Tia stante la sua natura tributaria.
Il rimborso di Iva che può essere richiesto non riguarda tutta l’Iva per intero che è comunque dovuta sui consumi, ma solo quella della quota pagata sulle imposte che, moltiplicata per dieci anni, diventa significativa per il singolo utente.
Vi invitiamo perciò a contattare l’Associazione Consumatori Omnia per richiedere di partecipare all’azione collettiva di recupero dell’Iva versata negli ultimi 10 anni per le utenze domestiche.