Il controllo della caldaia non dev'essere effettuato obbligatoriamente a cadenza annuale.
A partire dal 12 luglio 2013, data di entrata in vigore dell'art. 7 del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 74, è venuta meno l'obbligatorietà annuale del controllo della caldaia. La nuova legge ha stabilito che il controllo dev'essere effettuato sulla base di quanto previsto nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice. In assenza di tali istruzioni tecniche, si deve fare riferimento alle istruzioni tecniche del modello di caldaia.