L'eredità, in mancanza di testamento, si devolve secondo quanto stabilisce la legge.


L'eredità, in assenza di testamento, si devolve per legge al coniuge, ai figli, ai fratelli (se mancano i figli), agli ascendenti (se mancano i figli) ed infine agli antri parenti entro il 6° grado (solo se unici eredi). Pertanto non è necessario fare testamento.
Se si decide di fare testamento non è possibile disporre per intero del proprio patrimonio perché la legge riserva al coniuge ed ai figli e, in assenza dei figli agli ascendenti, una quota di eredità che prende il nome di legittima o quota di riserva.
Con il testamento si può disporre della quota cosiddetta disponibile, oppure il testatore può prevedere la ripartizione del patrimonio con determinate modalità purché non si violi la quota di riserva.
La legge prevede differenti forme di testamento, ivi compreso il testamento olografo che può essere redatto personalmente e senza l'assistenza del notaio.