immagine art. 2Partiamo con ordine.


La Legge nr. 107/2015 ha predisposto un piano straordinario di mobilità del personale docente per l´a.s. 2016/2017.
Secondo il comma 108 dell´art. 1 della L. 107/2015, i docenti assunti nell´anno scolastico 2015/2016 avrebbero partecipato alle operazioni di mobilità, a livello nazionale, su tutti gli ambiti territoriali al fine di ottenere l´incarico triennale.


Dove risiederebbero i profili di illegittimità della mobilità?
La procedura di mobilità nazionale disciplinata dal CCNI per la mobilità dell´8 aprile 2016 prevede, nelle "Note Comuni", allegate a quest´ultimo, che «Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile». Di conseguenza, il punteggio acquisito per il servizio prestato presso le scuole paritarie non verrebbe conteggiato nelle graduatorie relative ai trasferimenti.


In realtà già l´art. 1 della Legge c.d. sulla parità scolastica, L. 62/2000 (nonché il D.L. n. 255/2001), sanciva che «Il sistema nazionale d´istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali».
Dunque, la legge sopra citata aveva dato una piena equiparazione tra il servizio prestato nelle scuole paritarie e quello prestato nelle scuole statali.


Perché il CCNI andrebbe disapplicato?
Perché l´esclusione prevista dal CCNI dell´8.04.2016 si presenta palesemente in contrasto con la legge nazionale; infatti la piena equiparazione tra i due servizi di insegnamento è riconosciuta anche e soprattutto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
La disposizione del CCNI è sfavorevole al lavoratore perché penalizza tutti i docenti che hanno svolto il loro servizio d´insegnamento presso le scuole paritarie.


Quali sono le pronunce giurisprudenziali favorevoli ai docenti?
Diversi Tribunali Ordinari in funzione di giudici del lavoro si sono pronunciati sulla disapplicazione del CCNI dell´8 aprile 2016. Per esempio, il Giudice del Lavoro di presso il Tribunale di Milano, richiamando interamente l´ordinanza emessa dal Tribunale di Caltagirone, ha affermato che la disposizione del CCNI che esclude l’attribuzione del punteggio cumulato per il servizio prestato presso gli istituti paritari è illegittima poiché contrastante con le normative emanate in materia di parità scolastica ed inoltre ha affermato che non valutare il servizio di insegnamento prestato presso le scuole paritarie significa interpretare le disposizioni che sanciscono la parità scolastica (in particolare la legge n. 62/2000 e il d.l. 255/2001) in violazione dei principi di eguaglianza e imparzialità previsti dalla Costituzione agli artt. 3 e 97.


Pertanto, i docenti che hanno prestato servizio presso le scuole paritarie e non hanno ottenuto il trasferimento nella sede prescelta potranno ricorrere al giudice del lavoro e chiedere l´inserimento nelle graduatorie con il corretto punteggio e far valere tutti gli anni di servizio prestati sia nelle scuole statali che paritarie.


L’associazione consumatori è già all’opera per assicurare i diritti dei docenti ai fini dell’ottenimento della mobilità.